Moduli per l’autocertificazione a disposizione dei cittadini
È possibile dichiarare fatti o situazioni personali in sostituzione del certificato corrispondente, utilizzando i moduli predisposti dagli uffici pubblici o un semplice foglio di carta. L’autocertificazione è resa valida dalla firma
dell’interessato.
È consentito autocertificare:
Hanno durata illimitata quei certificati che attestano uno stato permanente ed immutabile nel tempo, ad esempio la nascita, la morte e i titoli di studio.
Sono certificati che non hanno scadenza e la loro validità è riconosciuta
sia dalla Pubblica Amministrazione che dai privati.
A esclusione di quelli a durata illimitata, tutti i certificati sono validi per sei mesi dal momento dell’emissione, sia per la Pubblica Amministrazione che per i privati
Per utilizzare i certificati o le autocertificazioni scadute è sufficiente una firma sullo stesso documento, dichiarando che i dati riportati non sono cambiati.
La Pubblica Amministrazione è obbligata ad accettarli, mentre i privati hanno la facoltà di chiedere nuovi certificati.
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche per pratiche sportive non agonistiche sono sostituiti con un unico certificato di idoneità rilasciato dal medico di base e valido per l’intero anno scolastico.
I certificati relativi a stati, fatti o qualità personali che risultano da albi o da pubblici registri devono essere acquisiti d’ufficio su semplice indicazione, da parte dell’interessato, dell’Amministrazione che conserva l’albo o il registro in questione. Questo nel caso in cui l’interessato non voglia o non possa utilizzare l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
La Bassanini ter precisa che l’Amministrazione non può sospendere o ritardare l’inizio di un procedimento per verificare d’ufficio quanto dichiarato dall’interessato.
Tutti i documenti trasmessi a una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico che ne accerti la provenienza, sono validi anche senza la spedizione postale dell’originale.
Le richieste di autorizzazioni, le licenze e le domande rivolte alla Pubblica Amministrazione e a tutte le imprese di gestione di pubblici servizi, non sono più soggette all’obbligo dell’autentica se firmate in presenza dell’impiegato. Sono valide anche se inviate per posta, fax, via telematica, allegando fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità.
Viene rilasciata da un cittadino sotto la propria responsabilità e può riguardare stati, fatti e qualità personali relativi anche ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. E’ possibile dichiarare, ad esempio, la professione esercitata, l’attività lavorativa svolta, la titolarità di licenza e di autorizzazioni amministrative, la condizione di erede, proprietario, conduttore. E’ anche possibile dichiarare che la copia di una pubblicazione è conforme all’originale. Le dichiarazioni sostitutive hanno carattere definitivo, si firmano davanti all’impiegato che le riceve e possono essere presentate contemporaneamente al momento della domanda (istanza). L’autentica della copia di un documento necessario alla domanda può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione. Basta esibire l’originale. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. La Pubblica Amministrazione e tutte le imprese di gestione di servizi pubblici (ad esempio le Poste, la Telecom, l’Ausl) possono ricevere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, senza rimandare il cittadino al Comune. Nei casi in cui la dichiarazione non sia destinata a una Pubblica Amministrazione, è necessario rivolgersi ad un notaio.
Nel caso di autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate da cittadini dell’Unione europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostituive (autocertificazione-dichiarazione sostitutiva di atto notorio) solo nei casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i documenti che richiedono la firma di più persone possono essere sottoscritti anche separatamente e in momenti diversi.
Per i concorsi pubblici e la partecipazione a esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali è stato abolito l’obbligo di autentica della firma sulla domanda di partecipazione. La partecipazione ai concorsi pubblici non è più soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole Amministrazioni. Chi partecipa ai concorsi non deve più presentare copia autenticata, in bollo, dei titoli. Basta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che dichiari la conformità all’originale. Anche i vincitori possono autocertificare i documenti necessari all’assunzione nei pubblici uffici. Nel caso in cui due o più candidati ottengano pari punteggio, vince quello più giovane.
Le Amministrazioni sono tenute a controllare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai cittadini. Chi fornisce informazioni false commette reato, perseguibile ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del codice penale.
L’impiegato responsabile incorre nella violazione dei doveri d’ufficio quando:
La carta d’identità è nata come documento meramente identificativo del soggetto cui si riferisce e solo successivamente è divenuta anche titolo abilitante all’espatrio nei paesi consentiti dalla legislazione vigente. Lo scopo precipuo di questo documento è comunque l’identificazione del titolare.
Il passaporto, non avendo alcuna limitazione territoriale, è valido per tutti gli Stati i cui governi siano riconosciuti dalla Repubblica Italiana.
Il passaporto ha una validità di dieci anni, rinnovabile per eguale periodo.
La domanda di rinnovo deve essere presentata prima della scadenza o entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa.Le istanze intese ad ottenere il rilascio del Passaporto possono essere presentate:
L’espatrio dei minori di anni quindici, ai quali non è rilasciabile la Carta di Identità, è possibile con un certificato di nascita (comunemente definito “carta bianca”) corredato di fotografia, rilasciato dal Comune di residenza e vistato dalla Questura di Torino.
Il modello di istanza può essere ritirato presso l’Ufficio Anagrafe del Comune il quale provvederà a redigere il certificato di nascita sopraindicato;
per il rilascio dello stesso occorre quindi presentare una fotografia formato tessera del minore interessato e l’assenso reciproco dei genitori da firmare innanzi ai funzionari delegati.
La pratica deve essere successivamente presentata direttamente alla Questura di Torino o al Comando Carabinieri del Comune.