"Si tratta di un risultato importante - ha dichiarato il presidente della Regione Alberto Cirio
- perché tante attività potranno ripartire, ma dobbiamo continuare a
tenere alta l’attenzione in tutti i nostri comportamenti. Non possiamo
vanificare i tanti sacrifici fatti finora”.
Le regole della zona gialla
Spostamenti
È consentito spostarsi dalle 5 alle 22 senza necessità di
giustificane il motivo. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli
spostamenti, ad eccezione di quelli dovuti a comprovate esigenze
lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Nelle abitazioni private è fortemente raccomandato non ricevere
persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o
situazioni di necessità e urgenza.
È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per
andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro
ma è fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie
più esposte al contagio e devono quindi evitare il più possibile i
contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo
in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono
impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore.
Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere tra le ore 5 e le ore 22.
Si può andare a fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita.
Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi.
È possibile raggiungere la seconda casa se è ubicata in un Comune
dell’area gialla. Se la seconda casa si trova in un Comune di area
arancione o rossa è consentito solo se dovuto alla necessità di porre
rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura
di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo
tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali
situazioni.
Dalle 5 alle 22 è consentito fare una passeggiata, uscire con il proprio animale da compagnia e fare attività motoria.
È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti
consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre
persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere
attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di
almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il
distanziamento deve essere di 2 metri.
Attività commerciali
I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar,
pasticcerie e gelaterie, sono aperti con possibilità di consumo
all'interno dalle 5 alle 18. Dalle 5 alle 22 è consentita anche la
vendita da asporto. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di
orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul
confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
Negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno
dei locali, l’ingresso e la permanenza dei clienti sono consentiti
esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i
prodotti per asporto. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né
il consumo in prossimità dei locali.
Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle
giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali
presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione
delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi
alimentari, tabacchi ed edicole.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a
condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di
almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che
venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo
necessario all'acquisto dei beni.
Scuola
Lezioni in presenza per materne, elementari e prima media, mentre
permane la didattica a distanza per seconde e terze medie (fino al 23
dicembre come da ordinanza del presidente Cirio) e superiori.
Università e istituzioni di Alta formazione
Le attività formative e curriculari si svolgono a distanza, fatta
eccezione per quelle relative al primo anno dei corsi di studio e per i
laboratori, che possono svolgersi in presenza.
I tirocini, le attività di laboratorio sperimentale o didattico o le
esercitazioni possono essere svolte in presenza laddove previste dai
piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari
predisposti dai singoli Atenei, sentito il Comitato universitario
regionale; resta fermo che, laddove previste, esse dovranno svolgersi
nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università e
allegati al dpcm del 3 novembre.
Le lezioni di musica, canto, teatro o danza o delle altre attività di
tipo artistico presso le Istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica si svolgono prevalentemente a distanza. Possono
svolgersi in presenza quelle del primo anno dei corsi di studi, i
laboratori o assimilabili
Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea.
Eventi, cerimonie e riunioni
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono
svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo
con le rispettive confessioni.
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto
in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate
le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
Sono vietate tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.
L’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è sospesa.
Tumulazioni e sepolture sono consentite rispettando la distanza
interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando
ogni forma di assembramento.
Attività motoria e sportiva
È possibile praticare l’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva.
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e
centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle
prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le
attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli
atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a
competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con
provvedimento del Coni o del Cip.
È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e
privati, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di
base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun
assembramento.
Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le
attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.
Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i
relativi allenamenti, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che
potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del
distanziamento.
E' consentita la pratica amatoriale dello sci di fondo e dello sci alpinismo,
che non implicano l'uso di impianti di trasporto. Lo sci di fondo può
essere praticato anche sulle scie appositamente tracciate con mezzi
meccanici. Resta fermo il rigoroso rispetto di tutte le misure di
prevenzione del contagio, con particolare riguardo a quelle previste per
evitare gli assembramenti.
Caccia
L'attività venatoria è consentita senza alcuna limitazione di luogo o
di specie, fatto salvo il rispetto delle norme di settore e del
calendario venatorio vigente.
Ulteriori informazioni
Altre informazioni e le disposizioni specifiche per il periodo 21 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021 sono consultabili su http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638?gclid=EAIaIQobChMI6MD3lcDB7QIVjal3Ch0RPAzDEAAYASAAEgK3BvD_BwE#zone