Domande Frequenti

Dettagli del documento

Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

Che cos'è

L'imposta unica comunale IUC si compone:
  • dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione di quelle classate in A1,A8 e A9)
  • e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  • e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
QUANDO ENTRA IN VIGORE
A decorrere dal 1° gennaio 2014

Argomenti:

Come Fare:
La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.
Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "legittimo": la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": in tal caso la denuncia è fatta da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono).

Il riconoscimento di figlio naturale può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:
- prima della nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali
- in sede di dichiarazione di nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali o solo dal padre
- dopo la dichiarazione di nascita del bambino, da uno o entrambi i genitori naturali.
In tutti i casi la dichiarazione di riconoscimento è resa senza la presenza di testimoni. 
Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. 

Requisiti specifici?
Il riconoscimento può essere effettuato dal/i genitore/i biologico/i che abbia compiuto i 16 anni. 

Allegati?

1) Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto 
2) Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante. 
3) Carta d'identità valida o documento equipollente di entrambi i genitori (ai sensi dell'art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000) [per i genitori non residenti] 
4) Passaporto di entrambi i genitori (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore) [per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità] 
5) Documentazione da cui risulti lo stato civile dei genitori (ad esempio il certificato di matrimonio) e accompagnati da un traduttore se non conoscono la lingua [solo per i genitori stranieri se coniugati] 


Informazioni specifiche:
Modalità di presentazione al comune?

E' sufficiente presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile che iscrive su un apposito registro. Questa iscrizione costituisce l'atto di nascita.
Sedi dove poter fare la dichiarazione di nascita:
· Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura Privata ove è avvenuta la nascita
· Comune ove è avvenuto il parto
· Comune di residenza dei genitori
· Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune
· Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7 lett. A) D.P.R. 30.5.1989 n. 223)

Se la dichiarazione viene fatta al Comune occorre fissare un appuntamento con l'ufficio di Stato Civile oppure telefonare all'ufficio.

Se i genitori sono coniugati è sufficiente che la dichiarazione venga resa da uno dei due genitori munito di carta d'identità e presentando l'attestato di chi ha assistito al parto. 

Se i genitori non sono coniugati occorre che siano presenti entrambi al momento della dichiarazione presentando i documenti sopra indicati. I cittadini stranieri devono presentare inoltre il passaporto o 1 testimone, munito di documento di riconoscimento valido, che li riconoscano. I genitori stranieri che intendono far attribuire al nato il cognome previsto dalla loro legge nazionale dovranno produrre idonea documentazione consolare da cui si rilevi l'esatto cognome che il bambino dovrà assumere.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 ?

Argomenti:

Come Fare:
La denuncia di morte è obbligatoria per legge.

In caso di decesso presso un'abitazione privata la dichiarazione di morte deve essere resa all'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso entro 24 ore dall'evento.Tale dichiarazione compete a uno dei congiunti o a una persona convivente con il defunto, a un loro delegato o, in mancanza, a una persona informata del decesso, munito di scheda ISTAT e certificato necroscopico dopo le 15 ore dal decesso.
L'Ufficio provvede a formare l'atto e rilasciare il permesso di seppellimento e ad informare l'anagrafe per l'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio o a comunicare il decesso al comune di residenza e al comune di nascita se diversi.

Nel caso in cui invece il decesso fosse avvenuto presso una struttura ospedaliera, casa di cura o altro Istituto, la dichiarazione di morte viene fatta dal Direttore dello stesso che trasmette poi d'ufficio all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune l'avviso di morte, unitamente alla scheda ISTAT.

Il decesso deve essere avvenuto nel territorio del Comune.

Allegati:

1) Scheda ISTAT di morte rilasciata dal medico curante o dalla struttura in cui è avvenuto il decesso 
2) Certificato di accertamento del decesso del medico necroscopo 
3) Nulla osta rilasciato dalla Procura [in caso di morte violenta]

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
La dichiarazione di morte deve essere resa all'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso entro 24 ore dall'evento. 


Riferimenti Normativi:
1) Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" 
2) Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" 
3) Decreto Presidente della Repubblica 3 Novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127." 


Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.
Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "legittimo": la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": in tal caso la denuncia è fatta da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono). 

La denuncia di nascita è resa da uno dei genitori (presentando i documenti di identità), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Può essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel proprio comune di residenza oppure, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita. In quest'ultimo caso la dichiarazione è trasmessa all'ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al loro Comune di residenza.

Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre. 

Requisiti specifici: 

La denuncia di nascita può essere resa:
1) per i genitori uniti in matrimonio:
- da uno dei due genitori o entrambi
- da un loro procuratore speciale (munito quindi di atto notarile)
- da medico/ostetrica che ha assistito al parto
- da persona che ha assistito al parto
2) per i genitori non uniti in matrimonio:
- dalla sola madre che intende riconoscere il figlio
- dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio
3) solo dal padre. 

Allegati?

1) Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto 
2) Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante. 
3) Carta d'identità valida o documento equipollente di entrambi i genitori (ai sensi dell'art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000) [per i genitori non residenti] 
4) Passaporto di entrambi i genitori (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore) [per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità] 
5) Documentazione da cui risulti lo stato civile dei genitori (ad esempio il certificato di matrimonio) e accompagnati da un traduttore se non conoscono la lingua [solo per i genitori stranieri se coniugati] 



Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
Possono essere rilasciate dal Comune autentiche di fotocopie dette "copie conformi all'originale" di documenti emessi dalle pubbliche amministrazioni, oppure da soggetti privati se vengono inoltrate all'amministrazione. L'autenticazione di fotocopie di documenti può essere effettuata anche dai funzionari competenti a ricevere la documentazione, dai cancellieri e dai notai. L'autentica di fotocopie di documenti può essere fatta anche dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento, presso il quale è depositato. 

Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune. Se chi richiede l'autentica è cittadino straniero extracomunitario residente, deve presentare il passaporto e il permesso di soggiorno. 

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona richiedente
3) Il documento in originale e la fotocopia che lo riproduce. Gli atti iscritti in lingua straniera devono essere prima tradotti in lingua italiana dal tribunale.

Informazioni specifiche:
Validità?

L'autentica della copia non ha scadenza, salvo la regolarizzazione e/o integrazione del bollo.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Tariffe - Costi:
In carta libera : 0,26 €In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €

Argomenti:

Come Fare:
Presso l'Ufficio Anagrafe del Comune è possibile l'autenticazione di firme, copie di documenti e la legalizzazione di fotografie. 

L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione da parte del dipendente addetto a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa sua identificazione.

Presso l'ufficio anagrafe del Comune, vengono autenticate le firme in calce a: 
- istanze e dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (esempio deleghe alla riscossione); 
- istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio presentate ai privati (esempio banche, assicurazioni).

L'autenticazione delle firme è riconosciuta dalla legge a notai, giudici di pace, cancellieri, collaboratori di cancelleria di Corti d'Appello e Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica, Segretari Generali, funzionari incaricati dal Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali, provinciali e di quartiere che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al Sindaco e al Presidente della Provincia. 

Iter procedurale: 

Occorre essere muniti di un documento d'identità. 
Chi si presenta privo di un documento di identità deve essere accompagnato da due persone maggiorenni, munite di valido documento di riconoscimento, che si rendano garanti della sua identità . 

Adempimenti a carico dell'interessato: 
- tabella dei documenti in carta libera
- il costo per le documentazioni in bollo 

A seconda dell'uso l'autenticazione è gratuita o soggetta all'imposta di bollo.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
1) Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 Tabella allegato B 
2) Decreto Presidente ella Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 



Tariffe - Costi:
In carta libera : 0,26 €In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €

Argomenti:

Come Fare:
Le autentiche delle foto servono a collegare l'immagine di una persona alle proprie generalità.

Chi può richiederlo:

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune. Se chi richiede l'autentica è cittadino straniero extracomunitario residente, deve presentare il passaporto e il permesso di soggiorno. 

Documenti da presentare:

1) Un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. Se non si possiede un documento d'identità oppure è scaduto bisogna presentarsi con due testimoni con i documenti validi (per gli stranieri occorre il passaporto e il permesso di soggiorno in corso di validità). 
Se l'autentica di foto è richiesta per un minore, è necessaria la presenza del minore stesso e la presenza dei genitori forniti di documento valido. 

2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona richiedente

3) Foto a mezzo busto e a capo scoperto

Informazioni specifiche:
Validità?

L'autentica della fotografia non ha scadenza, salvo la regolarizzazione e/o integrazione del bollo.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento

Tempistica:
Rilascio immediato

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €

Argomenti:

Il territorio piemontese è caratterizzato dalla presenza di una pluralità di beni paesaggistici (specificati nella parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - artt. 134, 136, 142 e 157) su aree ed immobili che per le loro singolarità estetiche, ambientali, naturalistiche, storiche ed antropiche, caratterizzano in maniera peculiare il volto del paesaggio regionale. Gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi in tali zone sono subordinati al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146 del d.lgs. 42/2004) previa verifica della salvaguardia di quei valori che caratterizzano il bene paesaggistico interessato.


La Regione, con legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), ha ampliato la delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 3) e ha normato la Commissione locale per il paesaggio prevista dall’art. 148 del Codice, conferendole un ruolo fondamentale all’interno del nuovo procedimento autorizzativo previsto dall’art. 146 e demandando alla stessa anche l’espressione del parere vincolante previsto dall’articolo 49, comma 15 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). I Comuni, in forma singola od associata, al fine di poter esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite devono dotarsi della Commissione locale per il paesaggio secondo le disposizioni contenute nella l.r. 32/2008 ed in attuazione dei criteri stabiliti con D.G.R. 1 dicembre 2008, n. 34-10229 modificata con D.G.R. 16 dicembre 2008, n. 58-10313. Fino a quando il Comune non avrà istituito tale commissione, non potrà essere idoneo al rilascio di provvedimenti paesaggistici e pertanto le funzioni amministrative in materia paesaggistica saranno esercitate dalla Regione.

Per gli interventi di lieve entità, in data 10/09/2010, è entrato in vigore il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), che prevede procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; il comunicato dell’Assessore Regionale, pubblicato sul B.U.R. n. 37 del 16 settembre 2010, contiene alcune precisazioni relative alla sua entrata in vigore.

Argomenti:

Come Fare:
E' la pratica relativa al cambiamento di indirizzo nell'ambito del Comune di residenza.

Chi può richiederlo?
La richiesta deve essere presentata dall'interessato o da un componente della sua famiglia purché maggiorenne (qualora si trasferisca l'intero nucleo) e deve essere effettuata mediante la presentazione di apposito modello reperibile in questa sezione web, presso lo sportello Comunale o sul sito internet del Ministero dell'Interno.

I cittadini potranno presentare la domanda non solo attraverso lo sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Documenti da presentare?
Il richiedente che consegna la domanda allo sportello comunale deve presentarsi con un documento d'identità, codice fiscale e, per i possessori di patente e di autovetture, con la patente e la carta di circolazione dei veicoli di proprietà.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
1) Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. 
2) Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (2) (1/circ). 
3) Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e Regolamenti in materia di documentazione amministrativa (Testo A) art. 75 e 76 
4) Legge 4 aprile 2012, n. 35

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00


Documenti

DICHIARAZIONE DI CAMBIO DI RESIDENZA

Ultima modifica il 14/08/2017 12:37

ALLEGATO A

Ultima modifica il 14/08/2017 12:37

ALLEGATO B

Ultima modifica il 14/08/2017 12:37

Argomenti:

Invio dichiarazione di cambiamento di indirizzo in Frossasco con provenienza da fuori Frossasco

- Raccomandata con ricevuta di ritorno:
COMUNE DI FROSSASCO UFFICIO ANAGRAFE FROSSASCO (TO)
via de Vitis 10 10060 Frossasco-TO
- Fax: 0121352010
- Posta Elettronica Certificata: comune.frossasco.to@legalmail.it

Documenti

Argomenti:

Descrizione:
Variazioni all'archivio della popolazione residente.

La cancellazione anagrafica può avvenire per:

- morte, compresa la morte giudizialmente dichiarata:
- emigrazione presso un altro Comune italiano o all'estero, nonché per trasferimento del domicilio in altro Comune per le persone senza fissa dimora;
- irreperibilità accertata a seguito delle risultanze del censimento generale della popolazione, ovvero, quando a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati nel tempo, la persona sia risultata irreperibile.
Chiunque può segnalare modifiche riguardanti il proprio nucleo famigliare, ovvero può segnalare la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nel proprio o in altri nuclei famigliari.

Come Fare:
Adempimenti a carico dell'interessato?

Il richiedente cittadino non italiano, dovrà provvedere alla compilazione del modulo allegato per poter essere cancellato dall'anagrafe del comune di residenza per emigrazione all'estero. 

Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all'estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all'estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il presente modello. In tal caso, il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all'Aire (anagrafe degli italiani residenti all'estero). La cancellazione dal registro della popolazione residente (Apr) e l'iscrizione all'Aire, in tal caso, decorrono dalla data in cui l'interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare.
Se entro un anno il comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all'Aire, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.
Se invece la richiesta di iscrizione all'Aire viene presentata direttamente al Consolato, come consentito dalla vigente normativa, questa comporterà l'automatica cancellazione dal registro della popolazione residente. La cancellazione dall'Apr e l'iscrizione Aire saranno effettuate dal Comune entro due giorni dal ricevimento del modello consolare (Cons01) e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso.

I cittadini potranno presentare il modulo debitamente compilato non solo attraverso lo sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
1) Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. 
2) Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (2) (1/circ). 
3) Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e Regolamenti in materia di documentazione amministrativa (Testo A) art. 75 e 76 
4) Legge 4 aprile 2012, n. 35



Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 ?

Documenti

Argomenti:

Come Fare:
Il documento rappresenta l'identificazione personale di ogni cittadino

Chi può richiederlo?

1) I cittadini italiani residenti nel comune, presentandosi personalmente presso l'ufficio anagrafe;

2) I cittadini italiani residenti all'estero presentandosi personalmente presso l'ufficio anagrafe, solo cartacea;

3) I cittadini stranieri residenti nel Comune possono ottenere, con le stesse modalità dei cittadini italiani residenti, una carta d'identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.

Documenti da presentare?

1) Nuovo rilascio per i cittadini italiani maggiorenni:
- una foto tessera recenti a mezzo busto e capo scoperto;
- un valido documento di riconoscimento (in mancanza occorre la presenza di due persone maggiorenni munite di documento di identità valido, che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato).

2) Per i cittadini minorenni:
- una foto tessera recenti a mezzo busto e capo scoperto;
- per essere valida per l'espatrio occorre anche la presenza dei genitori, anche non contestualmente, muniti di documento di identità non scaduto, che dichiarino che non esistono condizioni ostative all'espatrio del minore.
In caso di genitori divorziati/separati o naturali che non si presentino entrambi è necessario l'assenso per l'espatrio del Giudice tutelare. 

3) Sostituzione per deterioramento:
- vecchia carta d'identità se ancora valida o scaduta da meno di un anno. In mancanza, altro valido documento di riconoscimento, se cioè l'interessato non è in possesso di nessun documento deve presentarsi con due testimoni maggiorenni muniti di documento di identità.
- una foto tessera recenti a mezzo busto e capo scoperto.

4) Per smarrimento e furto:
- un documento di riconoscimento valido (in mancanza occorre la presenza di due persone maggiorenni munite di documento di identità valido che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato);
- una foto tessera recenti a mezzo busto e capo scoperto;
- denuncia di furto o smarrimento rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza o dai Carabinieri.

Per gli stranieri oltre ai documenti di cui sopra, occorre il permesso di soggiorno aggiornato.


Informazioni specifiche:
Validità per l'espatrio: 

Per i maggiorenni la carta d'identità è valida per l'espatrio se gli stessi dichiarano di non trovarsi nelle stesse particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto; Per i minorenni dai 15 ai 18 anni e per gli interdetti, la carta d'identità può essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori e del tutore (qualità che può anche essere autocertificata) o con nulla osta del giudice tutelare; per minori di 14 anni, la carta d'identità può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, su una dichiarazione convalidata dalla Questura o dalle autorità consolari, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore è affidato.
Con la carta d'identità si può espatriare nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Marocco (solo per chi vi si reca con viaggio organizzato), Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Federale di Yugoslavia (Serbia e Montenegro), Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (solo per chi vi si reca con viaggio organizzato), Tunisia (solo per chi vi si reca con viaggio organizzato).

Validità: 

La carta d'identità ha una validità:

Minori di 3 anni: validità di 3 anni
Tra 3 e 18 anni: validità di 5 anni
18 anni in poi: validità di 10 anni

dalla data del rilascio oppure, se il documento d'identità è stato rilasciato dopo l'entrata in vigore del Decreto-legge 09 febbraio 2012, n. 5 art. 7, fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
Il rinnovo può essere chiesto 180 giorni prima della scadenza.

Tempistica:
Rilascio immediato

Riferimenti Normativi:
R.D. 18 giugno 1931 n.773;
Decreto-legge 13 maggio 2011, n.70;
Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 art. 40;
Decreto-legge 09 febbraio 2012, n. 5 art. 7;

Tariffe - Costi:
Carta d'identità : 22,00 in caso di rinnovo o 1° rilascio, 27,00 in caso di smarrimento, furto o deterioramento.

Argomenti:

Come Fare:
Il certificato di cittadinanza attesta la cittadinanza italiana del richiedente e può essere sostituito dall'autocertificazione.

Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità 6 mesi. Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €

Argomenti:

Come Fare:
Il certificato di esistenza in vita attesta l'esistenza in vita del richiedente e può essere sostituito dall'autocertificazione. 

Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità 6 mesi. Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.


Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €

Argomenti:

Come Fare:
E’ il certificato che attesta la capacità elettorale del richiedente, cioè la sua qualità di elettore. Può essere sostituito con l’autocertificazione.

Chi può richiederlo?

Tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età e che non si trovino nelle seguenti condizioni: 
a) essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata; 
b) avere subìto l'interdizione dai pubblici uffici.

Documenti da presentare?

Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualsiasi momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €Gratuito (per uso elettorale) : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
E' il certificato che attesta l'iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del comune di residenza. Detto certificato è necessario per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale sia politica che amministrativa, e deve essere allegato alla lista dei candidati in sede di presentazione della stessa.
E' inoltre necessario in occasione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa, popolare e di presentazione delle candidature alle elezioni. 
Il certificato di iscrizione alle liste elettorali non è mai sostituibile con l'autocertificazione.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In carta libera : 0,26 €In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €

Argomenti:

Come Fare:
È il certificato con dati anagrafici della persona iscritta nella lista di leva e dati dell’iscrizione. 

Il certificato non si può sostituire con l'autocertificazione.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Tempistica:
Il rilascio del certificato è immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €

Argomenti:

Come Fare:
Il certificato di matrimonio attesta il luogo e la data di celebrazione del matrimonio e può essere sostituito dall'autocertificazione. 

Si può richiedere:
- nel comune dove è avvenuto il matrimonio o nel comune di residenza al momento del matrimonio
- nel comune di attuale residenza si può ottenere con un certificato contestuale un anagrafico di matrimonio


Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona:
1) che abbia contratto matrimonio religioso o civile nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato di matrimonio ha validità 6 mesi.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
Il certificato di morte è il documento nel quale si attesta che un cittadino è deceduto in un dato giorno, e può essere sostituito dall'autocertificazione. 

Chi può richiederlo?

Qualunque persona che conosca i dati anagrafici e di morte della persona.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) I dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) della persona deceduta a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?
Il certificato di morte ha validità illimitata.


Dove si può richiedere?
Nel Comune dove è avvenuto il decesso.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Consegna immediata.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
- Nati prima dell'entrata in vigore della legge 127/97 (in vigore dal 18.5.97)

Certificato di nascita: certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita e numero dell'atto di nascita. Si può ottenere sia nel Comune di nascita che nel Comune di residenza al momento della nascita. Nel Comune di attuale residenza, si può ottenere con il certificato contestuale un anagrafico di nascita.

- Nati tra l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) e prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000. 

Certificato di nascita: certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita, il comune della registrazione di nascita e numero dell'atto di nascita. Se la dichiarazione di nascita è stata resa presso il centro di nascita (direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura), si ottiene sempre nel Comune di residenza dei genitori e se la residenza di questi ultimi è diversa, nel comune di residenza della madre. Se la dichiarazione è stata resa dai genitori, nel comune di nascita si ottiene in quel comune o in quello di residenza. 

- Nati dopo l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) ed in seguito all’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000 (cioè dopo il 30.3.2001) 

Certificato di nascita: certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita, comune della registrazione della nascita e numero dell'atto di nascita. 

Si può ottenere:
- nel comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è resa in ospedale o se entrambi i genitori vi risiedono; 
- nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non risiedono nello stesso comune in quello di residenza della madre. 


Chi può richiederlo? 

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità illimitata.



Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
La consegna è immediata se la richiesta riguarda persone nate e residenti nel Comune. Differita se la richiesta riguarda persone non residenti ma nate nel Comune.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
Il certificato di residenza attesta la residenza anagrafica del richiedente e può essere sostituito dall'autocertificazione. 

Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità 6 mesi. 
Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €

Argomenti:

Come Fare:
- Nati prima dell'entrata in vigore della legge 127/97 (in vigore dal 18.5.97)

Copia integrale dell'atto di nascita: è la copia conforme all'atto originale che riporta integralmente tutti i dati. Comprende tutte le annotazioni apposte sull'atto relative a matrimonio, adozione, cambio di nome e cognome, morte ecc. La copia integrale dell'atto di nascita, si ottiene solo nel comune di nascita, previa richiesta dell’interessato.

- Nati tra l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) e prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000. 

Copia integrale dell'atto di nascita: è la copia conforme all'atto originale che riporta integralmente tutti i dati. 
Comprende tutte le annotazioni apposte sull'atto relative a matrimonio, adozione, cambio di nome e cognome, morte ecc. 
La copia integrale di nascita si ottiene, solo nel Comune di residenza dei genitori e se diversa, nel comune di residenza della madre, se la dichiarazione è stata resa dai genitori nel comune di nascita, si ottiene in quel comune.

- Nati dopo l'introduzione della legge 127/97 (cioé dopo il 18.5.97) ed in seguito all’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000 (cioé dopo il 30.3.2001)

Copia integrale dell'atto di nascita: è la copia conforme all'atto originale che riporta integralmente tutti i dati. Comprende tutte le annotazioni apposte sull'atto relative a matrimonio, adozione, cambio di nome e cognome, morte ecc. 
Si può ottenere: 
a) nel comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è resa in ospedale o se entrambi i genitori vi risiedono; 
b) nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non risiedono nello stesso comune, in quello di residenza della madre, se nella dichiarazione resa in ospedale i genitori richiedano l’invio dell’atto nel proprio comune di residenza, oppure se hanno reso la dichiarazione direttamente presso il loro comune di residenza. 

Chi può richiederlo:

L'interessato o chi abbia un interesse, previa presentazione di motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Trascorsi 70 anni dalla formazione dell'atto, la copia integrale può essere richiesta da chiunque.

Documenti da presentare:

1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità illimitata.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
La consegna è immediata se la richiesta riguarda persone nate e residenti nel Comune. Differita se la richiesta riguarda persone non residenti ma nate nel Comune.

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
La denuncia di morte è una comunicazione obbligatoria del decesso di una persona presso il Comune dove è avvenuto l'evento. 

Chi può richiederlo?

Il coniuge, la persona convivente con il defunto, un loro delegato o una persona informata del decesso. Per prassi, il personale delle onoranze funebri si incarica di effettuare la denuncia.

Informazioni specifiche:
Casi particolari:

1) Morte in ospedale o in casa di cura: provvedono alla denuncia di morte ed alle certificazioni le direzioni amministrative e sanitarie.
2) L'ufficiale di stato civile rilascerà l'autorizzazione al seppellimento solo dopo 24 ore dal decesso salvo casi particolari enunciati dal medico necroscopo. In caso di morte violenta la documentazione rilasciata dall'ospedale deve essere accompagnata dal nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
Deve avvenire entro 24 ore dal decesso.

Tempistica:
Immediati

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
E’ una dichiarazione che il cittadino rilascia sotto la propria responsabilità circa stati, fatti o qualità personali di cui è a conoscenza.

Chi può richiederlo?

Le persone maggiorenni.

Documenti da presentare?

Il richiedente deve presentarsi con il proprio documento di identità presso gli uffici anagrafici.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualsiasi momento

Tempistica:
Rilascio immediato

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €

Argomenti:

Come Fare:
È il certificato che dimostra la propria posizione: arruolato, rivedibile, riformato, dispensato, esonerato, alle armi, congedato.
Riporta: dati anagrafici della persona iscritta nella lista di leva, dati della classe di appartenenza, esito della visita psico-fisica attitudinale.

È sostituibile con l’autocertificazione. 


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Tariffe - Costi:
In carta libera : 0,26 €

Argomenti:

Come Fare:
L'estratto di matrimonio attesta luogo, data di celebrazione del matrimonio e le eventuali annotazioni: regime patrimoniale dei coniugi, ricorso per separazione personale, provvedimento di separazione personale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili. Può essere sostituito dall'autocertificazione.

Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona:
1) che abbia contratto matrimonio religioso o civile nel Comune.
2) che abbia contratto matrimonio all'estero e trascritto, per residenza di uno degli sposi, nel Comune. 

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome e cognome dei coniugi, data di matrimonio delle persone a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato di matrimonio ha validità 6 mesi.
Se allo scadere dei sei mesi le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo in fondo al certificato stesso senza l'obbligo di autenticare la firma.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
L'estratto di morte attesta luogo, data del decesso ed eventuali annotazioni: l'ora del decesso, la residenza del deceduto, eventuale coniugazione o vedovanza. 
Può essere sostituito dall'autocertificazione. 

Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona. 

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) I dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) della persona deceduta a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

L'estratto di morte ha validità illimitata.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Consegna immediata.

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
- Nati prima dell'entrata in vigore della legge 127/97 (in vigore dal 18.5.97)

Estratto di nascita: certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, numero dell' atto ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio, decesso ecc.). Possono inoltre essere indicate le generalità dei genitori su richiesta dell'interessato. L'estratto di nascita, si ottiene solo nel comune di nascita. Può essere rilasciato anche su modello internazionale (plurilingue) previa richiesta dell'interessato.

- Nati tra l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) e prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000

Estratto di nascita: certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, comune di registrazione della nascita, numero dell’atto ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio, decesso ecc.).
Possono inoltre essere indicate le generalità dei genitori su richiesta dell'interessato. 
L’estratto si ottiene, solo nel Comune di residenza dei genitori e se diversa, nel comune di residenza della madre se la dichiarazione di nascita è stata resa presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura. L'estratto di nascita può essere rilasciato anche su modello internazionale (plurilingue) previa richiesta dell'interessato o di un familiare. 

- Nati dopo l'introduzione della legge 127/97 (cioé dopo il 18.5.97) ed in seguito all’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000 (cioé dopo il 30.3.2001) 

Estratto di nascita: certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, comune di registrazione della nascita, numero dell' atto ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio, decesso ecc.). 
Possono inoltre essere indicate le generalità dei genitori su richiesta dell'interessato o di un familiare. 
L'estratto di nascita può essere rilasciato anche su modello internazionale (plurilingue) previa richiesta dell'interessato o di un familiare. 

Si può ottenere: 
a) nel Comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è resa in ospedale o se entrambi i genitori i vi risiedono; 
b) nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non risiedono nello stesso comune, in quello di residenza della madre, se nella dichiarazione resa in ospedale i genitori richiedano l’invio dell’atto nel proprio comune di residenza oppure se hanno reso la dichiarazione direttamente presso il loro comune di residenza. 

Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità illimitata.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento

Tempistica:
La consegna è immediata se la richiesta riguarda persone nate e residenti nel Comune. Differita se la richiesta riguarda persone non residenti ma nate nel Comune.

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Quali soggetti interessa
Proprietari di immobili, titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili; titolari di contratto di leasing
 
Obblighi dichiarativi
Per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale unica - IMU - restano ferme le specifiche norme legislative e regolamentari.
 
Quali immobili riguarda
Fabbricati ed aree fabbricabili. L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (queste ultime solo se appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
 
Come si determina l'imposta
La base imponibile è data dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:
  • 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
  • 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
  • 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
  • 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)
  • 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1
Quando e come si versa
In due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
 
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
 
Il versamento in autoliquidazione dell'imposta va effettuato tramite modello F24 inserendo il codice catastale D812 del Comune di Frossasco  ed i seguenti codici tributo:
  • 3912 abitazione principale A1, A8 E A9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C2, C6 e C7)
  • 3918 altri fabbricati (negozi, uffici, seconde case, altre pertinenze)
  • 3916 aree fabbricabili
Si informa che nella home page del sito, sezione servizi in evidenza alla voce Calcolo IUC, è disponibile un programma per calcolare l'imposta inserendo i dati dei propri immobili e stampare il fac-simile del modello F24 utile per compilare l'originale in distribuzione presso qualsiasi sportello bancario e/o postale.
 
L'Ufficio IMU è disponibile a fornire assistenza per il calcolo dell'imposta con il programma IMU, per i soli contribuenti proprietari di immobili ad uso abitativo e pertinenze su appuntamento telefonando al numero 0121/352104.
 
Inoltre i contribuenti possono formulare i quesiti relativi all'IMU all'indirizzo di posta elettronica: tributi@comunefrossasco.it

Argomenti:

In riferimento all’amministrazione della giustizia i Comuni svolgono tra l’altro la funzione di formazione degli elenchi di revisione degli Albi dei Giudici popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello.

Questa funzione, che deve essere esercitata ogni anno dispari tramite una apposita Commissione comunale (composta dal Sindaco, o suo delegato, e da due consiglieri comunali), comporta la formazione di un elenco di iscrivendi ed uno di cancellandi per ciascuno dei due tipi di Albo. Nell’elenco “iscrivendi” devono essere inseriti i nominativi dei cittadini residenti che hanno i requisiti indicati agli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e in quello dei cancellandi i nominativi di coloro che hanno perduto la qualità di elettore del Comune.

I requisiti per ottenere la iscrizione agli Albi dei giudici popolari sono i seguenti:

a) Giudici popolari di Corte d'Assise (articolo 9 L. 287/1951)
  • Residenza anagrafica nel Comune
  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici
  • buona condotta morale;
  • età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
  • titolo di studio di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo
b) Giudici popolari di Corte di Assise di Appello (articolo 10 L. 287/1951)

Devono possedere gli stessi requisiti dei Giudici popolari di Corte d'Assise ad eccezione del titolo di studio che deve essere di scuola media superiore di secondo grado di qualsiasi tipo.

Non possono ottenere l’iscrizione agli Albi:
  • i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
  • gli appartenenti a Forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine o congregazione.
Gli Albi sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento (biennale, ogni anno dispari).
L'ufficio di Giudice popolare è obbligatorio.

L’iscrizione negli elenchi di revisione può avvenire d’ufficio o a domanda da parte dell’interessato

Le domande possono essere presentate entro il mese di luglio di ogni anno dispari presso i Servizi demografici – Ufficio elettorale, negli orari di apertura dell’ufficio.

Documenti

Argomenti:

Entro il mese di ottobre di ogni anno, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere di essere iscritti nell’Albo dei Presidenti di Seggio.

Entro il mese di novembre di ogni anno: i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e che siano in possesso dei requisiti di idoneità possono chiedere di essere iscritti nell’Albo degli Scrutatori.

Documenti

Argomenti:

Come Fare:
E’ la pratica relativa all’inserimento nell’elenco anagrafico del Comune in cui si decide di porre la propria residenza.

Chi può richiederlo?

La richiesta deve essere presentata dall'interessato o da un componente della sua famiglia purché maggiorenne (qualora si trasferisca l'intero nucleo) e deve essere effettuata mediante la presentazione di apposito modello reperibile in questa sezione web, presso lo sportello Comunale o sul sito internet del Ministero dell'Interno.
I cittadini potranno presentare la domanda non solo attraverso lo sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.


Documenti da presentare?
Il richiedente che consegna la domanda allo sportello comunale deve presentarsi con un documento d'identità, codice fiscale e, per i possessori di patente e di autovetture, con la patente e la carta di circolazione dei veicoli di proprietà.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
1) Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. 
2) Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (2) (1/circ). 
3) Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e Regolamenti in materia di documentazione amministrativa (Testo A) art. 75 e 76 
4) Legge 4 aprile 2012, n. 35

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Documenti

Dichiarazione di residenza

Ultima modifica il 14/08/2017 12:41

Dichiarazione di residenza - Allegato A

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